Regolamento generale di Ateneo

Emanato con D.R. n. 173 del 13/04/2012 e modificato con D.R. n. 719 del 4/10/2013, con D.R. n. 604 del 10/08/2017 e con D.R. n. 35 del 15/01/2020.
Entrato in vigore il 22/01/2020.

TITOLO I - Finalità

Art. 1 - Finalità

  1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di elezione e nomina degli organi dell’Ateneo, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalità di elezione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell’Università; esso fissa inoltre le norme relative alla organizzazione ed alle procedure di funzionamento degli organi centrali di governo dell’Ateneo, alle modalità di istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture di didattica e di ricerca.

TITOLO II - Elezioni e nomina degli organi centrali dell'Ateneo

CAPO I - Elezioni del Rettore

Art. 2 - Indizione delle elezioni

  1. Il Decano dell’Università indice le elezioni del Rettore almeno quaranta giorni prima del loro svolgimento, che deve avvenire in una data compresa tra il 1° aprile e il 30 giugno antecedente la scadenza del mandato.
    Qualora si candidi il Decano, le funzioni che a questo sono attribuite nel procedimento elettorale sono esercitate dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.
  2. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano dei professori ordinari dell’Ateneo indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla indizione.
  3. Il decreto di indizione è affisso all’albo e pubblicato nel sito web dell’Ateneo, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità e di renderlo facilmente accessibile anche a soggetti esterni all’Università Ca’ Foscari Venezia.
  4. Nel provvedimento di indizione il Decano deve indicare:

    1. il calendario delle votazioni e il calendario per lo svolgimento degli eventuali ballottaggi che dovranno svolgersi in un arco temporale non superiore a venti giorni;
    2. il numero e l’ubicazione dei seggi elettorali. Nel caso di elezioni telematiche, nella modalità di cui all’art. 13 bis comma 2, viene individuato un unico seggio avente sede presso la postazione di controllo di cui all’art. 12 comma 3, presieduto dalla Commissione di seggio.
    3. la scadenza per la presentazione delle candidature, programmi e curriculum.

  5. Il Decano provvede altresì alla costituzione:

    1. della Commissione elettorale centrale;
    2. della/e Commissione/i di seggio.

  6. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l’elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

Art. 3 - Commissione elettorale centrale

  1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:

    1. un professore di prima fascia a tempo pieno individuato dal Decano, con funzioni di Presidente, e un supplente;
    2. due componenti effettivi e un supplente individuati dal Senato Accademico tra i professori e/o ricercatori dell’Ateneo;
    3. un componente effettivo e un supplente, anche con funzioni di segretario, individuato dal Senato Accademico fra il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici dell’Ateneo.

  2. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l’incarico da parte dei componenti effettivi di cui al precedente comma 1 lettera b) e c), gli interessati debbono darne immediata notizia al Decano, che provvederà a sostituirli con i componenti supplenti individuati dal Senato Accademico
  3. Alla Commissione elettorale centrale compete:

    1. sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto al successivo art. 8, adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità di procedure – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
    2. convocare Assemblee di presentazione dei candidati;
    3. verificare i risultati pervenuti dalla/e Commissione/i di seggio, dando comunicazione del relativo esito al Decano, ai fini della proclamazione dell’eletto;
    4. decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Decano.

Art. 4 - Commissione di seggio

  1. Per ciascun seggio costituito con il decreto di indizione, il Decano provvede a formare una Commissione di seggio, composta da almeno:

    1. un Presidente scelto tra i professori ordinari che non si sono candidati alla carica di Rettore;
    2. un professore associato, che assume anche le funzioni di Vice-Presidente della Commissione;
    3. un ricercatore;
    4. un appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo o dei collaboratori ed esperti linguistici, anche con funzioni di segretario;
    5. nel solo caso di elezioni telematiche, un responsabile della procedura telematica, di cui al successivo art. 16, comma 1.

  2. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l’incarico, i componenti della Commissione di seggio debbono darne immediata notizia al Decano, che provvederà alla loro surrogazione.
  3. Il Decano inoltre potrà, a propria discrezione, nominare due o più supplenti per sostituire od integrare anche solo temporaneamente i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e, su richiesta del Presidente, essere presenti all’inizio di ogni riunione del seggio.
  4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 5 - Elettorato passivo

  1. Possono candidarsi alla carica di Rettore, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, fatte salve le incompatibilità di legge. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo l’elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell’organico dei professori della nuova sede.
  2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente alla candidatura si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti.
  3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 7 comma 2, l’elettorato passivo è limitato ai soli professori in possesso dei requisiti per la carica di Rettore che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine.

Art. 6 - Elettorato attivo

  1. L'elettorato attivo spetta, salve le incompatibilità di legge:

    1. a tutti i professori straordinari, ordinari, associati, e ai ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Ateneo;
    2. ai membri dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
    3. al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, in misura pari al 25% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a), secondo le modalità previste dal successivo art. 11.

  2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, da posizioni di distacco o comando presso altri Enti.

Art. 7 - Presentazione delle candidature

  1. I professori ordinari che intendono candidarsi alla carica di Rettore devono presentare formale istanza scritta indirizzata al Decano, domiciliato per le funzioni presso il competente ufficio individuato nel decreto di indizione, e allegare unitamente alla candidatura il proprio programma elettorale e il curriculum vitae.
  2. La presentazione delle candidature deve avvenire dopo l’indizione delle elezioni e almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione.
  3. L’Amministrazione provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare ai documenti presentati adeguata e tempestiva pubblicità.
  4. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità a cura dell’Amministrazione.
  5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

Art. 8 - Norme generali relative alla campagna elettorale

  1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
  2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
  3. L’Amministrazione assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità.
  4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 01.00 anti meridiane del giorno antecedente l'inizio delle votazioni.

Art. 9 - Votazioni

  1. Le date di svolgimento delle votazioni, comprensive di eventuali ripetizioni del ballottaggio, sono fissate dal Decano con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 2 e possono aver luogo anche in giorni non consecutivi, garantendo per ciascuna votazione almeno 8 ore di apertura dei seggi.
  2. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni sempre con il sistema del ballottaggio.
  3. Le votazioni sono valide qualora vi abbia preso parte almeno un terzo della totalità degli aventi diritto, includendo nel calcolo gli aventi diritto appartenenti al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici, con voto ponderato in misura pari al 25% di quello dei docenti aventi diritto al voto, come indicato al successivo art. 11, comma 1.

Art. 10 - Elenchi dell’elettorato

  1. Gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo vengono affissi all’albo e pubblicati nel sito web di Ateneo contestualmente al provvedimento di indizione delle elezioni, a cura dell’Amministrazione.
  2. Fino al giorno antecedente il primo turno di votazioni, gli elenchi dell’elettorato attivo possono essere modificati o integrati d’ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell’Amministrazione.
  3. Fino al secondo giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, gli elenchi dell’elettorato passivo possono essere modificati o integrati d’ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell’Amministrazione, decide l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 11 - Computo dei voti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici

  1. I voti espressi dal personale tecnico e amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici vengono ponderati in misura pari al 25% di quello dei docenti aventi diritto al voto1.
  2. I voti così ottenuti da ciascun candidato verranno sommati a quelli espressi dal personale docente, arrotondando il risultato per eccesso quando la parte decimale è uguale o superiore alla metà, e a quelli espressi dai membri dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti.

1 Indicati con PDOC e PTA-CEL il numero degli aventi diritto al voto secondo quanto stabilito dall’art. 6 alle lettere a) e c), rispettivamente, il coefficiente di ponderazione del voto del PTA-CEL, così come stabilito dallo Statuto, è pari a P = 0,25 * (PDOC/PTA-CEL). I voti espressi dal personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici vengono pertanto ponderati moltiplicando il numero di voti espressi per il coefficiente P. di cui all’art. 6 lettera a).

Art. 12 - Convocazione degli elettori

  1. La convocazione degli elettori da parte del Decano deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione; essa è unica per tutte le operazioni di voto.
  2. La convocazione avviene mediante pubblici avvisi, affissi all’albo dell’Università e nelle principali sedi dell’Ateneo ed eventualmente mediante l’invio a ciascun elettore di un messaggio di posta elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì pubblicata nel sito web dell’Ateneo.
  3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l’evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti, impediti o in servizio temporaneo presso altro Ente al momento della convocazione.

Art. 13 - Operazioni preliminari

  1. In caso di votazione con modalità cartacea, il giorno lavorativo precedente la prima votazione sono costituiti i seggi con l’insediamento del Presidente di Commissione di seggio e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie che comprendono:

    1. il controllo dei locali, delle cabine, delle urne e del registro degli elettori;
    2. la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell’Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell’inizio delle votazioni.

  2. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicato il seggio affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.
  3. In caso di votazione con modalità telematica, il giorno lavorativo precedente la prima votazione, ai fini della attivazione del seggio elettorale, la Commissione di seggio, coadiuvata dal responsabile della procedura telematica, effettua le seguenti operazioni preliminari:

    1. attivazione del collegamento telematico;
    2. accensione e accertamento della funzionalità della postazione di controllo.

    Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicata la postazione di controllo affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.

Art. 13-bis - Operazioni di voto con modalità telematica

  1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l’unicità dell’espressione di voto.
  2. Le elezioni di cui al precedente comma 1 potranno essere effettuate anche utilizzando una procedura telematica alla quale ciascun elettore potrà accedere dal proprio computer o dalla postazione in uso, utilizzando la login e la password fornite dall’Università. Ulteriori specifiche circa l’utilizzo della suddetta procedura saranno fornite agli elettori almeno quindici giorni prima dell’inizio della votazione.

Art. 14 - Operazioni di voto con modalità cartacea

  1. Il voto degli elettori è espresso garantendo la segretezza, la certezza e l’unicità dell’espressione di voto.
  2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:

    1. accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante un valido documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio;
    2. firma dell’elettore sull’apposito registro;
    3. consegna all’elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
    4. entrata dell’elettore nell’apposita cabina ed espressione del voto mediante l’esclusivo utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della Commissione di seggio;
    5. successiva chiusura della scheda e riconsegna della stessa ad uno dei componenti della Commissione di seggio che la introdurrà in presenza dell’elettore nell’apposita urna sigillata.

  3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l’ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
  4. Le votazioni avvengono garantendo la segretezza del voto.
  5. Ogni avente diritto deve indicare un solo nominativo.
  6. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Decano che indice le elezioni.
  7. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente della Commissione di seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.
  8. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l’impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, i cui dati identificativi devono essere riportati nel verbale.

Art. 15 - Vigilanza del seggio elettorale

  1. Per la vigilanza del seggio e del relativo materiale sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente della Commissione di seggio si avvale del personale ausiliario messogli a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica

  1. Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni hanno inizio le operazioni di scrutinio. Il Presidente della Commissione di seggio richiede al componente responsabile della procedura telematica di provvedere al riepilogo dei dati raccolti dal sistema.
  2. La Commissione di seggio redige quindi apposito verbale in duplice copia sottoscritta da tutti i componenti del seggio e dal segretario.
  3. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi e le eventuali schede bianche.
  4. La Commissione di seggio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, eventuali dischi magnetici o supporti digitali contenenti i dati acquisiti, inseriti in appositi plichi. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale.
  5. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sugli eventuali reclami verbalizzati dalla Commissione di seggio e da questa sottoposta alla valutazione della Commissione Elettorale centrale.

Art. 17 - Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea

  1. Terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
  2. Per ciascuna votazione la Commissione di seggio:

    1. accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
    2. accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.

  3. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
  4. Ai fini del computo dei voti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, i voti conseguiti da ciascun candidato sono ponderati secondo quanto stabilito al precedente art. 11. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
  5. La Commissione di seggio procede dapprima allo spoglio delle schede votate dal personale docente, poi di quelle votate dai membri dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e infine allo spoglio delle schede votate dal personale tecnico e amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici.
  6. La Commissione di seggio redige quindi apposito verbale in duplice copia sottoscritta da tutti i componenti del seggio e dal segretario.
  7. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
  8. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale.
  9. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Art. 18 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell’eletto

  1. La Commissione elettorale centrale verifica i risultati pervenuti dalla/e Commissione/i di seggio e accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto.
  2. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale ne dà immediata comunicazione al Decano e all’Amministrazione, affinché ne venga data tempestiva informazione tramite il sito web di Ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto nelle date previste nel provvedimento di indizione.
  3. Qualora il quorum sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale procede immediatamente a comunicare al Decano l’esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione dell’eletto.
  4. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano con proprio provvedimento, che viene pubblicizzato nelle stesse forme previste per l’indizione.
  5. La Commissione elettorale centrale redige processo verbale dell’attività compiuta che trasmette tempestivamente all’Amministrazione unitamente ai verbali della/e Commissione/i di seggio e alle schede elettorali. Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l’intera durata del mandato dell’eletto.
  6. Il provvedimento di proclamazione dell’eletto viene trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a cura dell’Amministrazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo art. 19 o nel caso in cui siano definitivamente rigettati i ricorsi ivi previsti, se tempestivamente presentati.

Art. 19 - Ricorsi

  1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dell’eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro quindici giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
  2. La decisione è pubblicata all’albo e del sito web dell’Università e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
  3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale, entro dieci giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e il Presidente della Commissione elettorale centrale.

Art. 20 - Scelta delle modalità di voto

  1. Almeno venti giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Direttore Generale definisce con proprio provvedimento, sentito il Decano, le modalità di voto (telematica o cartacea) e in caso di utilizzo della modalità cartacea il modello della scheda di votazione.
  2. Qualora, in via eccezionale, la modalità di votazione prescelta sia quella cartacea, almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto il Direttore Generale definisce le istruzioni da diramare alla/e Commissione/i di seggio in ordine alla valutazione degli eventuali voti anomali espressi nelle schede elettorali, adottando a tal fine criteri analoghi a quelli seguiti per le elezioni amministrative locali.

CAPO II - Mozione di sfiducia del Rettore

Art. 21 - Proposta della mozione

  1. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato.

Art. 22 - Indizione delle votazioni

  1. Entro trenta giorni dall’approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico, il Decano indice le votazioni e ne fissa lo svolgimento non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione.
  2. Il decreto di indizione è affisso all’albo e pubblicato nel sito web dell’Ateneo, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità.
  3. Nel provvedimento di indizione il Decano deve indicare:

    1. il calendario della votazione, che deve svolgersi in un solo giorno;
    2. il numero e l’ubicazione dei seggi elettorali.

  4. Il Decano provvede altresì alla costituzione:

    1. della Commissione elettorale centrale;
    2. della/e Commissione/i di seggio.

Art. 23 - Norma di rinvio

  1. Si applicano al presente Capo II, in quanto compatibili, le norme stabilite negli artt. 3 (Commissione elettorale centrale), 4 (Commissione di seggio), 6 (Elettorato attivo), 8 (Norme generali relative alla campagna elettorale), 10 (Elenchi dell’elettorato) commi 1 e 2, 11 (Computo dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici), 12 (Convocazione degli elettori), 13 (Operazioni preliminari), 13-bis (Operazioni di voto con modalità telematica), 14 (Operazioni di voto con modalità cartacea), 15 (Vigilanza del seggio elettorale), 16 (Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica) e 17 (Operazione di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea) del Capo I.

Art. 24 - Votazioni

  1. Il calendario delle votazioni, fissato dal Decano con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 22, deve garantire per ciascun giorno di votazione almeno 8 ore di apertura del/dei seggio/i.
  2. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 25 - Pubblicazione dei risultati delle votazioni

  1. La Commissione elettorale centrale verifica i risultati pervenuti dalla/e Commissione/i di seggio, accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto e ne dà comunicazione al Decano, ai fini della proclamazione dei risultati.
  2. I risultati delle votazioni sono resi pubblici dal Decano con proprio decreto, nelle stesse forme previste per l’indizione.
  3. La Commissione elettorale centrale redige processo verbale dell’attività compiuta che trasmette all’Amministrazione unitamente ai verbali della/e Commissione/i di seggio e alle schede elettorali. Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione a termini di legge.

Art. 26 - Ricorsi

  1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati delle votazioni può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro dieci giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
  2. La decisione è pubblicata all’albo e del sito web dell’Università e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
  3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e il Presidente della Commissione elettorale centrale.

Art. 27 - Proclamazione dei risultati ed eventuale cessazione dalla carica

  1. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest’ultimo resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Rettore, eletto secondo la procedura di cui all’art. 2 e seguenti del presente Regolamento.
  2. Una volta decorsi i termini di cui al precedente art. 26 o nel caso di rigetto dei ricorsi ivi previsti, se tempestivamente presentati, il provvedimento di proclamazione dei risultati delle votazioni, da cui risulti approvata la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, viene trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a cura dell’Amministrazione.

Art. 28 - Scelta delle modalità di voto

  1. Almeno venti giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Direttore Generale definisce con proprio provvedimento, sentito il Decano, le modalità di voto (telematica o cartacea) e in caso di utilizzo della modalità cartacea il modello della scheda di votazione.
  2. Qualora la modalità di votazione prescelta sia quella cartacea, almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto il Direttore Generale definisce le istruzioni da diramare alla/e Commissione/i di seggio in ordine alla valutazione degli eventuali voti anomali espressi nelle schede elettorali, adottando a tal fine criteri analoghi a quelli seguiti per le elezioni amministrative locali.

CAPO III - Elezioni dei Rappresentanti del Personale nel Senato Accademico

Art. 29 - Indizione delle elezioni

  1. Con decreto del Rettore sono indette almeno quaranta giorni prima della data fissata per le votazioni e almeno sessanta giorni prima della scadenza del Senato Accademico, le elezioni di:

    1. dodici docenti di ruolo dell’Ateneo, di cui almeno quattro Direttori di Dipartimento, eletti secondo le previsioni dei successivi artt. 30, 31, 34 e 35, che garantiscono il rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo;
    2. tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici.

  2. Il decreto di indizione è affisso all’albo e pubblicato nel sito web dell’Ateneo, al fine di garantirne un’adeguata pubblicità.
  3. Nel provvedimento di indizione il Rettore deve indicare:

    1. il calendario delle votazioni, che devono svolgersi in un giorno o, in alternativa, in due giorni naturali consecutivi;
    2. il calendario dell’eventuale turno di ballottaggio;
    3. il numero e l’ubicazione dei seggi elettorali.

  4. Il Rettore provvede altresì alla costituzione:

    1. della Commissione elettorale centrale;
    2. della/e Commissione/i di seggio.

Art. 30 - Elettorato passivo

  1. L’elettorato passivo è costituito, salve le incompatibilità di legge, dello Statuto e e del presente Regolamento:

    1. dai Direttori di Dipartimento, per l’elezione di quattro Direttori di Dipartimento;
    2. dai tutti i professori straordinari, ordinari, associati e dai ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l’elezione di otto docenti di ruolo. In questa categoria godono dell’elettorato passivo anche i Direttori di Dipartimento;
    3. dal personale tecnico e amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici, per l’elezione dei tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;

  2. Ai sensi dell’art. 44 dello Statuto di Ateneo, dall’elettorato passivo sono esclusi:

    • i professori a tempo definito, salvo che optino, laddove eletti, per il tempo pieno;
    • il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
    • coloro che abbiano già effettuato il secondo mandato nel Senato Accademico, ovvero che siano rimasti in carica per più di sei anni negli ultimi nove.

Art. 31 - Elettorato attivo

  1. L’elettorato attivo spetta, salve le incompatibilità di legge:

    1. per l’elezione delle componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente art. 30, ai professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
    2. per l’elezione della componente di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente art. 30, all’insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici.

Art. 32 - Elenchi dell’elettorato attivo

  1. Gli elenchi nominativi contenenti l’elettorato attivo vengono affissi all’albo e pubblicati nel sito web di Ateneo contestualmente al provvedimento di indizione delle elezioni, a cura del competente Ufficio dell’Amministrazione.
  2. Fino al giorno antecedente l’inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell’elettorato attivo possono essere modificati o integrati d’ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell’Amministrazione, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati.

Art. 32-bis - Presentazione delle candidature

  1. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Senatore Accademico devono presentare formale istanza scritta indirizzata al Rettore, domiciliato per le funzioni presso il competente ufficio individuato nel decreto di indizione e allegando una propria presentazione personale e professionale. 
  2. La presentazione delle candidature deve avvenire dopo l’indizione delle elezioni e almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prima votazione. 
  3. Il competente Ufficio dell’Amministrazione provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, di cui al precedente articolo 30 comma 2, a dare adeguata e tempestiva pubblicità alle candidature ammesse alla competizione elettorale
  4. L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e al quale sarà data adeguata e tempestiva pubblicità a cura del competente Ufficio dell’Amministrazione
  5. Eventuali voti espressi in favore dei candidati ritirati sono in ogni caso considerati nulli.

Art. 33 - Norma di rinvio

  1. Si applicano al presente Capo III, in quanto compatibili, le norme stabilite negli artt. 3 (Commissione elettorale centrale), 4 (Commissione di seggio), 12 (Convocazione degli elettori), 13 (Operazioni preliminari), 13-bis (Operazioni di voto con modalità telematica), 14 (Operazioni di voto con modalità cartacea), 15 (Vigilanza del seggio elettorale), 16 (Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica), 17 (Operazione di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea) e art. 20 (Scelta delle modalità di voto), con l’avvertenza che le funzioni assolte nel Capo I dal Decano dei professori ordinari, sono assolte dal Rettore ai fini di quanto previsto nel presente Capo III.

Art. 34 - Votazione

  1. Le operazioni di voto si svolgono in uno o due giorni naturali consecutivi secondo il calendario fissato dal decreto di indizione.
  2. Gli elettori di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), hanno diritto di esprimere una sola preferenza per l’elezione dei quattro Direttori di Dipartimento di cui all’art. 30, comma 1, lettera a), e una sola preferenza per l’elezione degli otto docenti di ruolo di cui all’art. 30, comma 1, lettera b).
  3. Gli elettori di cui all’art. 31, comma 1, lett. b), hanno diritto di esprimere una sola preferenza per l’elezione dei tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all’art. 30, comma 1, lettera c).
  4. La votazione è valida per l’elezione delle rappresentanze di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 30, comma 1, se vi abbia preso parte almeno un terzo dei rispettivi elettorati attivi.
  5. L’invalidità delle votazioni relative all’elezione di una o più delle rappresentanze di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 30, comma 1, non pregiudica la validità delle votazioni relative all’elezione delle altre rappresentanze.

Art. 35 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

  1. La Commissione elettorale centrale verifica i risultati pervenuti dalla/e Commissione/i di seggio e accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto.
  2. Qualora il quorum sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale procede immediatamente a comunicare al Rettore l’esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
  3. Con decreto del Rettore sono proclamati eletti coloro che, per ciascuna rappresentanza, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora un Direttore di Dipartimento risulti eletto contemporaneamente fra i quattro direttori di Dipartimento di cui all’art. 30, comma 1, lettera a) e fra gli otto docenti di ruolo di cui all’art. 30, comma 1, lettera b), verrà proclamato eletto fra i Direttori di Dipartimento, di cui all’art. 30, comma 1, lettera a).
  4. A parità di voti, è proclamato eletto:

    1. per il personale docente, nell’ordine:

      • il professore ordinario e straordinario;
      • il professore associato;
      • il ricercatore.

      Nel caso in cui l’applicazione di tale regola non consenta di procedere alla proclamazione dell’eletto, è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato che ha la maggiore età anagrafica;

    2. per il personale tecnico amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici, il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato che ha la maggiore età anagrafica.

  5. La Commissione elettorale centrale redige processo verbale dell’attività compiuta che trasmette all’Amministrazione unitamente ai verbali della/e Commissione/i di seggio e alle schede elettorali. Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l’intera durata del mandato.

Art. 36 - Ricorsi

  1. Entro dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro dieci giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
  2. La decisione è pubblicata all’albo e del sito web dell’Università e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
  3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale, entro dieci giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e il Presidente della Commissione elettorale centrale.
  4. La decisione del Rettore è pubblicata all’albo e del sito web dell’Università.

Art. 37 - Elezioni suppletive

  1. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno degli eletti, viene proclamato eletto, con le procedure di cui al precedente art. 35, commi 3-4-5, il primo dei non eletti, che abbia ottenuto voti preferenziali nella stessa categoria con un minimo del 5% del numero dei voti espressi.
  2. In mancanza di non eletti, si procede ad elezioni suppletive entro il trentesimo giorno dalla vacanza, seguendo la procedura di cui agli artt. 29 e seguenti.
  3. Nel semestre precedente alla scadenza del mandato e nel caso in cui non vi siano candidati non eletti che abbiano ottenuto voti preferenziali nella misura minima definita al precedente comma 1, non si procede alle elezioni suppletive e il seggio resta vacante.

CAPO IV - Nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 38 - Procedura di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

    1. il Rettore;
    2. quattro componenti esterni;
    3. un rappresentante dei docenti, anche esterno all’Ateneo;
    4. un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, anche esterno all’Ateneo;
    5. due rappresentanti eletti dagli studenti, iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca dell’Università.

  2. Le candidature dei componenti di cui al comma 1 lettere b), c), d), vengono raccolte tramite procedura ad evidenza pubblica, mediante avviso da pubblicare all’albo e nel sito web dell’Ateneo entro il 15 ottobre dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.
  3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere (comma 1, lettere b, c, d) devono presentare formale istanza scritta indirizzata al Rettore e allegare unitamente alla candidatura il proprio curriculum vitae.
  4. Le candidature di cui al precedente comma 3 sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 7, da un Comitato di selezione formato da un Presidente, da tre esperti interni e da tre esperti esterni all’Ateneo rappresentativi del mondo economico, sociale e culturale.
  5. Il Comitato di selezione è nominato dal Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico sugli esperti interni ed esterni, entro trenta giorni dall’entrata in carica del Senato Accademico.
  6. I componenti di cui al precedente comma 1, lettera b) sono designati dal Comitato di selezione entro trenta giorni dalla sua nomina.
  7. I componenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) sono scelti dal Senato Accademico entro trenta giorni dal ricevimento dell’elenco dei candidati giudicati idonei dal Comitato di selezione; la scelta di tali componenti da parte del Senato Accademico deve comunque effettuarsi entro la scadenza del mandato dei Consiglieri di Amministrazione in carica e comunque nel rispetto dei termini della prorogatio.
  8. I componenti esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; non possono inoltre essere studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
  9. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra: 

    1. persone che abbiano maturato la loro esperienza professionale attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore pubblico o privato, ovvero che abbiano svolto funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private, e che siano inoltre rappresentative di realtà economiche, istituzionali, culturali e produttive del territorio;
    2. personalità di alto e riconosciuto livello scientifico sul piano internazionale.

    La scelta dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici.

  10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale a decorrere dalla proclamazione ai sensi del successivo art. 66, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.
  11. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto ed entrano in carica dal 1° gennaio; essi concludono il mandato il 31 dicembre del terzo anno di carica.
  12. Non possono essere nominati coloro che abbiano già effettuato il secondo mandato nel Consiglio di Amministrazione, ovvero che siano rimasti in carica per più di sei anni negli ultimi nove.
  13. Vigono le incompatibilità e le condizioni di decadenza dalla carica previste dall’art. 44 dello Statuto di Ateneo.

CAPO V - Designazione del Nucleo di Valutazione

Art. 39 - Procedura di designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione

  1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da cinque membri, incluso un rappresentante degli studenti. I componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere di elevata qualificazione professionale ed almeno due esperti in materia di valutazione. I componenti devono essere in prevalenza esterni all’Ateneo e scelti tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell’Ateneo; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell’Università.
    I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere Coordinatori di Collegio Didattico nè componenti del Presidio di Qualità di Ateneo e di Commissioni Paritetiche.
  2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono designati dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento, sentito il Senato Accademico, e sono nominati dal Rettore con proprio decreto. Durano in carica per tre anni, fatto salvo il rappresentante degli studenti che dura in carica per due anni, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.
  3. Il coordinatore del Nucleo è individuato dal Rettore con il decreto di nomina dell’organo.
  4. Il rappresentante studentesco deve essere designato dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti tra gli studenti, iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

CAPO VI - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 40 - Designazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

  1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nel rispetto della presenza paritaria di entrambi i generi, è formato da:

    1. tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001;
    2. da uno studente eletto dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
    3. da uno studente eletto dalla Consulta dei Dottorandi;
    4. da cinque rappresentanti dell’Ateneo, dei quali tre nominati dal Rettore, compreso il Presidente, e due dal Direttore Generale.

  2. Il Comitato è nominato dal Rettore con proprio decreto e dura in carica tre anni.
  3. I componenti sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

CAPO VII - Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole Interdipartimentali

Art. 41 - Indizione

  1. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e nelle Giunte delle Scuole Interdipartimentali hanno luogo con cadenza biennale all’inizio dell’anno accademico e comunque entro il 31 maggio.
  2. Il candidato che ha raccolto il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni per i Consigli di Dipartimento e nelle Giunte delle Scuole Interdipartimentali, di cui al precedente comma 1, è nominato componente anche delle Commissioni Paritetiche insediate in ciascun Dipartimento e Scuola Interdipartimentale. In caso di cessazione del mandato del primo eletto viene nominato il primo dei non eletti della sua stessa lista; in mancanza di candidati non eletti, la rappresentanza è assegnata fra le altre liste ai sensi dell’art. 59, comma 2, lettera e); nel caso di ulteriore mancanza la sostituzione avviene nelle modalità di cui al seguente comma.
  3. Gli ulteriori componenti delle Commissioni Paritetiche, di cui ai successivi artt. 70 e 73 del presente Regolamento, vengono designati dalla struttura didattica di competenza, che predispone una graduatoria tra i nominativi raccolti con apposita selezione pubblica e li nomina nel rispetto del principio della rappresentatività di tutti i corsi di studio afferenti alla struttura stessa. Un componente della Commissione di Selezione viene designato dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti. Nel caso di candidati iscritti al medesimo corso costituisce criterio preferenziale ricoprire la carica di rappresentante in Consiglio di Dipartimento.
  4. Le elezioni di cui al precedente comma 1 sono indette dal Rettore con decreto emanato almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le stesse.
  5. Il decreto di cui al comma precedente, oltre al calendario delle votazioni, indica le rappresentanze per le quali si vota e individua l’ufficio di supporto alla Commissione Elettorale.
  6. Successivamente alla indizione delle elezioni e comunque almeno cinque giorni prima della chiusura del termine per la presentazione delle candidature, il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale la cui composizione è definita al successivo art. 51.
  7. Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data pubblicità mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo e all'albo dell’Università e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la diffusione.

Art. 42 - Elettorato attivo

  1. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono elettori gli studenti che, entro la data di svolgimento delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, aventi sede amministrativa presso l’Ateneo.
  2. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e nelle Giunte delle Scuole Interdipartimentali sono elettori, per i rispettivi Dipartimenti o Scuole Interdipartimentali di afferenza, gli studenti che entro la data di svolgimento delle votazioni, risultino regolarmente iscritti in corso o fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, aventi sede amministrativa presso l’Ateneo.

Art. 43 - Elettorato passivo

  1. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, aventi sede amministrativa presso l’Ateneo.
  2. Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e nelle Giunte delle Scuole Interdipartimentali sono eleggibili, per i rispettivi Dipartimenti o Scuole Interdipartimentali di afferenza, gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, aventi sede amministrativa presso l’Ateneo.

Art. 44 - Corsi di studio del previgente ordinamento

  1. L’elettorato attivo e passivo, come definito nei precedenti articoli 42 e 43, comprende anche gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di Laurea e Diploma dei previgenti ordinamenti.
  2. Le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale, devono intendersi estese anche ai corsi di cui al precedente comma 1.

Art. 45 - Incompatibilità

  1. È incompatibile con i mandati di cui al presente Capo del Regolamento:

    1. l’avere in corso con l’Università o con la Fondazione Università Ca’ Foscari un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    2. il non potere assumere pubblici uffici;
    3. per i Rappresentanti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico essere componente di commissioni paritetiche;
    4. per i Rappresentanti in Commissioni Paritetiche essere componente del Nucleo di Valutazione  e del Presidio di Qualità di Ateneo.

Art. 46 - Preferenze e quorum

  1. Le votazioni si considerano valide purché abbia votato:

    1. almeno il 3% degli iscritti a ciascun organo per cui si vota, nel caso in cui le votazioni si svolgano con schede cartacee;
    2. almeno il 10% degli iscritti a ciascun organo per cui si vota, nel caso in cui le votazioni si svolgano con modalità telematica.

  2. Ciascun elettore, oltre al voto di lista, potrà esprimere una sola preferenza per ciascuno degli organismi per cui vota.

Art. 47 - Candidature

  1. Le candidature relative a tutte le componenti sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, indirizzate alla Commissione Elettorale, domiciliata per le funzioni presso il competente ufficio individuato nel decreto di indizione.
  2. Le candidature presentate per i Consigli di Dipartimento e per le Giunte delle Scuole Interdipartimentali, saranno valide anche per le Commissioni paritetiche insediate in ciascun Dipartimento o, in alternativa, nelle Scuole Interdipartimentali.
  3. Entro le ore tredici del trentesimo giorno precedente l’inizio della votazione, vengono presentate le liste dei candidati di cui al comma precedente, ciascuna con un numero di candidati anche superiore a quello degli eligendi; dette liste vengono contrassegnate da un numero ordinale progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, che la identificherà in ogni fase successiva della procedura elettorale.
  4. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, della cittadinanza, del corso di Laurea o Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca a cui sono iscritti, del numero di matricola, e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti previsto dal successivo art. 59.
  5. È dovere dei candidati in caso di avvenuta elezione esercitare il proprio mandato con continuità e impegno, segnalando tempestivamente ogni mutamento di carriera (a titolo esemplificativo e non restrittivo: per conseguimento del titolo; cambio corso; rinuncia/interruzione agli studi).
  6. Il deposito di ciascuna lista presso la Commissione Elettorale deve essere effettuato da un elettore, primo firmatario della lista stessa, che ne è considerato il presentatore ufficiale e che, in tale veste, compie e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista.
  7. La Commissione Elettorale, per il tramite del competente ufficio individuato nel decreto di indizione, rilascia apposita ricevuta indicando la data, l’ora e il numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
  8. Nessun candidato può essere incluso in più liste, per le elezioni dello stesso Organo.
  9. Entro le ore 14 del secondo giorno lavorativo successivo al termine fissato per la presentazione delle liste e delle candidature, la Commissione Elettorale formalizza ai Presentatori eventuali irregolarità, invitandoli, anche tramite posta elettronica, alla regolarizzazione.
  10. Entro le ore 14 del secondo giorno lavorativo successivo al termine di cui al precedente comma, sotto pena di esclusione dalle elezioni, il presentatore ufficiale deve provvedere a eliminare ogni irregolarità segnalata dalla Commissione Elettorale.
  11. Per i compiti previsti dal presente articolo il presentatore ufficiale deve essere reperibile nella sede concordata con la Commissione Elettorale, per il tramite del competente ufficio individuato nel decreto di indizione.

Art. 48 - Sottoscrizioni delle liste e delle candidature

  1. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di non meno di venti e non più di trenta studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di Laurea o Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca per cui si vota. Ogni lista deve essere corredata anche dalle autocertificazioni dei candidati in essa compresi, relative all’accettazione della candidatura e ai relativi dati anagrafici.
  2. Le firme di cui ai commi precedenti sono raccolte secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista o di una candidatura, per l’elezione di uno stesso Organo.
  4. Nessun candidato può sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la propria lista o la propria candidatura.
  5. Le firme richieste dal presente articolo devono indicare chiaramente il nome e il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di Laurea, Laurea Magistrale o Dottorato di ricerca di appartenenza e il numero di matricola universitaria.
  6. Le sottoscrizioni irregolari che non siano state regolarizzate ai sensi dell’art. 47, sono nulle; in tal caso, se il numero dei sottoscrittori è inferiore al minimo o superiore al massimo richiesto, si intende che la lista o la candidatura risulta annullata relativamente alla elezione del solo Organo per il quale si verifica la mancanza o l’eccedenza del numero di firme prescritto. Le candidature irregolari sono nulle.

Art. 48-bis - Sottoscrizioni delle liste e delle candidature mediante piattaforma digitale

  1. In alternativa a quanto disposto al precedente art. 48 comma 2, le firme degli studenti a sostegno delle liste e delle candidature potranno essere raccolte mediante apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall’Ateneo, se disponibile.
  2. In tal caso il decreto di indizione delle elezioni di cui al precedente art. 41 comma 3 dovrà indicare il termine entro il quale dovranno essere presentate le liste e le candidature, da sostenere con le modalità di cui al precedente comma 1. Il suddetto termine potrà essere fissato tra l’ottavo e il quindicesimo giorno antecedente la scadenza di cui al precedente art. 47 comma 3, che in tal caso riguarderà la sola raccolta delle firme degli studenti a sostegno delle liste e delle candidature.

Art. 49 - Pubblicità delle liste e delle candidature

  1. Le liste dei candidati e le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale sono rese pubbliche dal Rettore, mediante manifesti o avvisi nei quali appaiono elencate secondo l’ordine di presentazione, almeno dieci giorni prima della data della votazione.
  2. Nei manifesti o avvisi di cui al comma precedente sono indicati i seggi presso i quali gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione.
  3. Le liste dei candidate e le candidature, nonché le modalità di votazione e i seggi, sono pubblicati anche sul sito web di ateneo e inviate via posta elettronica a tutti gli studenti.

Art. 50 - Propaganda elettorale

  1. La regolamentazione della propaganda elettorale nell’ambito universitario è attuata con accordi fra la Commissione elettorale e i presentatori ufficiali riuniti in apposito comitato: in base a tali accordi vengono fissati, a cura dell’Università, appositi spazi per manifesti e aule per assemblee.
  2. Come direttiva generale, i Direttori di Dipartimento e i Direttori delle Scuole Interdipartimentali sospendono le lezioni in un giorno almeno nella settimana prima delle elezioni, per consentire la presentazione delle liste e delle candidature.
  3. In tutte le manifestazioni di propaganda non è consentito in alcun modo venire meno ai principi e ai metodi sanciti dalla Carta Costituzionale.
  4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 01,00 anti meridiane del giorno precedente l’inizio delle votazioni e per tutto lo svolgimento delle medesime. La Commissione Elettorale vigila sul rispetto di tale regola, prendendo le decisioni inibitorie necessarie e funzionali alla cessazione del comportamento lesivo del silenzio elettorale.

Art. 51 - Commissione elettorale

  1. La Commissione Elettorale è composta da:

    1. un Professore di ruolo, componente del Senato Accademico dell’Università;
    2. il Direttore Generale dell’Università o suo delegato;
    3. un esperto di materie giuridiche o di servizi elettorali;
    4. due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, designati dall’Assemblea dei Rappresentanti degli studenti.

  2. La Presidenza della Commissione è affidata al componente di cui alla lettera a) del comma precedente. In caso di suo impedimento lo sostituisce il componente di cui alla lettera b).
  3. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un componente di cui al comma 1 lettere b) e c) del presente articolo.
  4. Alla Commissione elettorale è affidato il compito di sovrintendere alle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dal presente regolamento, decidendo, senza dilazione, su tutti i reclami proposti dagli elettori. La Commissione Elettorale è altresì organismo decisore e arbitro delle scelte di fondo in ordine a modalità, procedure e prassi operative dell’intero sistema elettivo, e di quelle da adottarsi per l’emergenza, delle quali è politicamente chiamata a rispondere.

Art. 52 - Seggi elettorali

  1. Entro lo stesso termine di cui all’art. 49, nel caso di elezioni svolte in modalità cartacea, il Rettore, su proposta della Commissione Elettorale, stabilisce con proprio decreto il numero e la composizione dei seggi elettorali, nonché le sedi presso le quali saranno costituiti.
  2. In tale caso ciascun seggio è formato da 3 componenti effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente e il Segretario, e 2 componenti supplenti.
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Segretario.
  4. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario.

Art. 53 - Adempimenti dei seggi elettorali per le votazioni cartacee

  1. Nel caso di votazione con modalità cartacea, prima dell’inizio delle votazioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto (schede, registri, elenchi dei votanti, materiale di cancelleria etc.) e per vidimare le schede. La vidimazione delle schede avviene mediante apposizione su di esse del timbro dell’Università e della firma di un componente del seggio.
  2. All’apertura del seggio deve essere vidimato almeno il 5% delle schede, percentuale relativa al numero degli elettori iscritti al seggio stesso. Eventuali ulteriori vidimazioni vengono effettuate, secondo le esigenze, nel corso delle votazioni.
  3. Le operazioni di vidimazione delle schede per le votazioni avranno luogo entro le ore 10 del primo giorno di votazione. Qualora dette operazioni dovessero protrarsi oltre tale termine, l’apertura del seggio potrà essere spostata per il tempo occorrente al compimento delle stesse e comunque non oltre le ore 11.30.
  4. È compito specifico del Presidente del seggio controllare l’agibilità del locale dove avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

Art. 54 - Garanzie

  1. L’espressione del voto è diretta, libera e segreta.
  2. Nel caso di votazione con sistema cartaceo gli elettori non possono accedere contemporaneamente al seggio in misura superiore al doppio delle cabine di votazione installate. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione stessa.
  3. Alle operazioni elettorali e di scrutinio possono assistere anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi devono essere comunicati alla Commissione Elettorale, almeno due giorni lavorativi prima dell’inizio delle votazioni, dal presentatore ufficiale della relativa lista: i rappresentanti devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni lista anche se presente per l’elezione in più Organi, non più di uno per seggio. I candidati non possono essere rappresentanti di lista nei seggi.
  4. Il Presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l’afflusso ai seggi in qualsiasi momento.
  5. Per la vigilanza dei seggi i relativi Presidenti possono avvalersi del personale ausiliario dell’Università durante lo svolgimento delle votazioni e durante lo scrutinio.
  6. Le sale di votazione devono essere munite di idonee chiusure che vengono sigillate dal Presidente al termine di ogni giornata.
  7. È vietato, durante lo svolgimento della votazione, esercitare qualsiasi forma di pressione sugli elettori.
  8. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti in seggio possono esercitare il loro diritto di voto.

Art. 55 - Votazioni

  1. Nel caso di votazione con sistema cartaceo le operazioni di voto si svolgono mediante:

    1. la consegna, da parte dell’elettore, del proprio libretto universitario, badge o di altro documento valido di riconoscimento previsto dall’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al Presidente o a uno dei componenti del seggio, ai fini dell’accertamento della sua identità personale. Non è ammessa alcuna forma di riconoscimento personale;
    2. l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nella lista dei votanti;
    3. la consegna all’elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali predisposte e dell’apposita matita copiativa;
    4. l’entrata dell’elettore nell’apposita cabina e l’indicazione su ciascuna scheda, da parte dello stesso, della lista prescelta e dell’eventuale preferenza;
    5. la successiva chiusura delle schede, la riconsegna delle medesime al Presidente o a uno dei componenti del seggio che le introdurrà nell’apposita urna sigillata;
    6. l’annotazione dell’avvenuta votazione, con la firma dell’elettore e di uno dei componenti del seggio sulle apposite colonne degli elenchi dei votanti.

  2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un familiare o di altro elettore dello stesso seggio liberamente scelto; l’impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico rilasciato dal medico provinciale, dall’ufficiale sanitario, dal medico di base. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore per più di un elettore disabile.
  3. Le elezioni potranno essere effettuate mediante una procedura telematica alla quale ciascun elettore potrà accedere dal proprio computer o dalla postazione in uso utilizzando la login e la password fornite dall’Università. Ulteriori specifiche circa l’utilizzo della suddetta procedura saranno fornite agli studenti almeno quindici giorni prima dell’inizio della votazione.

Art. 56 - Schede

  1. Nel caso di votazione con sistema cartaceo, le schede per l’elezione di tutte le componenti riportano elencate tutte le liste dei candidati, contraddistinte dalla numerazione ordinale progressiva riflettente l’ordine della loro presentazione.
  2. Il voto dell’elettore deve essere espresso in modo non equivoco, con un segno da apporre con la matita ricevuta dal componente il seggio nello spazio contenente la denominazione o sigla o il numero ordinale relativo alla lista prescelta.
  3. L’elettore esprime l’eventuale voto di preferenza indicando nell’apposito spazio della scheda il nome e il cognome, o il numero d’ordine nella lista, del candidato.

Art. 57 - Validità dei voti

  1. Nel caso di votazione con sistema cartaceo sono nulle le schede:

    1. che non siano quelle consegnate e non risultino firmate e timbrate da un componente il seggio;
    2. nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita copiativa consegnata dal seggio;
    3. che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
    4. che contengano voti espressi a favore di più liste o più candidati, o che comunque non diano in alcun modo la possibilità di individuare la lista o il candidato per la quale l’elettore voleva votare.

  2. Sono validi come voti di lista e come voti di preferenza quelli che contengono l’indicazione di una sola preferenza.
  3. Nelle schede che contengono più di un voto di preferenza per candidati della stessa lista, è comunque valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza successivi al primo indicato dall’elettore.
  4. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in liste diverse da quella votata o non compresi in alcuna lista.

Art. 58 - Scrutinio

  1. Immediatamente dopo la chiusura della votazione hanno inizio le operazioni di scrutinio. I componenti del seggio elettorale:

    1. accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri;
    2. in caso di voto telematico, richiedono al tecnico di procedere al riepilogo dei dati raccolti dalla procedura;
    3. nel caso di votazione con sistema cartaceo le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

  2. In caso di votazioni congiunte le schede sono scrutinate nell’ordine seguente:

    1. Senato Accademico;
    2. Consiglio di Amministrazione;
    3. Consigli di Dipartimento;
    4. Giunte delle Scuole interdipartimentali;
    5. Eventuali altri organi, secondo le indicazioni stabilite dalla Commissione Elettorale.

  3. Viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio e dal segretario. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
  4. I verbali e gli eventuali dischi magnetici contenenti i dati acquisiti dovranno essere consegnati alla Commissione Elettorale esclusivamente al termine delle operazioni di votazione e di scrutinio.
  5. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l’attribuzione; lo scrutatore o il rappresentante della lista opponente formula il suo rilievo nell’apposito registro verbale; la Commissione elettorale decide in merito.
  6. La vigilanza del luogo ove avviene lo scrutinio di cui al presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 54.

Art. 59 - Assegnazione delle rappresentanze

  1. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale che ne controlla la regolarità e la validità, li elabora ai sensi dei successivi commi e li trasmette al Rettore.
  2. L’attribuzione delle rappresentanze a ciascuna lista avviene con il sistema proporzionale con il seguente criterio:

    1. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
    2. per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
    3. la cifra elettorale di ogni lista è suddivisa successivamente per numeri interi dispari (per 1, per 3, per 5 etc.) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
    4. i quozienti ottenuti secondo la procedura indicata alla lettera c) si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere: a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale;
    5. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato alla lettera precedente; se a una lista spettano più rappresentanze di quanti sono i suoi candidati, le rappresentanze eccedenti sono distribuite, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti;
    6. risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.

Art. 60 - Proclamazione degli eletti

  1. Il Rettore proclama l’esito delle elezioni con decreto, assicurando allo stesso la pubblicità prevista dal comma 6 dell’art. 41.
  2. Coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità vengono sostituiti in base a quanto previsto dal successivo comma, mentre coloro che si trovano nella condizione di incompatibilità di cui all’art. 45, vengono dichiarati eletti sotto la condizione dell’opzione da effettuarsi entro trenta giorni.
  3. In caso di rinuncia o dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, o di mancanza dei requisiti di cui al comma precedente, viene nominato il primo dei non eletti della sua stessa lista; in mancanza di candidati non eletti, la rappresentanza è assegnata fra le altre liste ai sensi dell’art. 59, comma 2, lettera e); nel caso di ulteriore mancanza la sostituzione non avviene.

Art. 61 - Ricorsi

  1. Contro i risultati proclamati ai sensi del precedente articolo può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla proclamazione, alla Commissione Elettorale, che decide entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi. Tale decisione viene notificata ai presentatori del ricorso e a quelli delle liste relative all’organo interessato e successivamente pubblicata mediante affissione all’albo dell’Università.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione elettorale è ammesso ricorso, in appello, al Senato Accademico che decide definitivamente; alle decisioni del Senato Accademico è data la pubblicità di cui al comma 6 dell’art. 41.
  3. I ricorsi, a pena di inammissibilità, devono essere preventivamente comunicati dal ricorrente ai controinteressati i quali possono produrre proprie controdeduzioni all’organo competente per la decisione entro due giorni dalla comunicazione.

Art. 62 - Scelta delle modalità di voto

  1. Almeno venti giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto, il Direttore Generale definisce con proprio provvedimento, sentito il Rettore, le modalità di voto (telematica o cartacea) e in caso di utilizzo della modalità cartacea il modello della scheda di votazione.

Art. 63 - Nomina

  1. Coloro che risultano eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la nomina che verrà disposta:

    • con decreto rettorale per quanto riguarda il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
    • con provvedimento del Direttore di Dipartimento o Scuola Interdipartimentale per quanto riguarda le rispettive rappresentanze in Consiglio di Dipartimento, Giunta di Scuola Interdipartimentale e Commissioni paritetiche.

  2. Coloro che sono proclamati eletti sotto la condizione di cui al secondo comma dell’art. 60, assumono le funzioni al verificarsi della condizione stessa.
  3. Le rappresentanze cessano dal loro mandato alla nomina dei nuovi eletti o, in loro assenza, al momento dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art. 60.
  4. Gli studenti sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Art. 64 - Proroga del mandato e decadenza dalla carica

  1. Il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegua la laurea triennale o il diploma di laurea del previgente ordinamento, non decade dalla carica, ma viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza dei termini della prima sessione utile per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale. Nel caso non provveda a formalizzare l’iscrizione entro i termini previsti, decade dalla carica e si procederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 60 del presente Regolamento.
  2. La proroga prevista dal precedente comma 1 vale esclusivamente ai fini del presente Regolamento elettorale.

Art. 65 - Arrotondamenti

  1. Per tutte le esigenze di cui al presente regolamento, gli arrotondamenti vengono fatti all’unità più vicina (ovvero aumentando il numero di 0,5 e troncando quindi le cifre decimali).

Art. 66 - Norma di rinvio

  1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Capo del Regolamento si applicano le norme dell’ordinamento universitario.

TITOLO III - Elezioni degli organi delle strutture di didattica e di ricerca

CAPO I - Elezione del Direttore di Dipartimento

Art. 67 - Direttore di Dipartimento

  1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno e indeterminato, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, fatta salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.
  2. La convocazione del Consiglio di Dipartimento è effettuata dal Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza del Direttore in carica, la convocazione del Consiglio di Dipartimento è effettuata dal Decano entro sessanta giorni; fino all’insediamento del nuovo Direttore le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore di Dipartimento.
    La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
  3. Nel caso di accertata indisponibilità dei professori di prima fascia, alla carica di Direttore può essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al Dipartimento.
  4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
  5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Prorettore, di Delegato, di Coordinatore di Collegio didattico, di Direttore di Scuola di Specializzazione, di Direttore di Scuola interdipartimentale e di Direttore di Scuola di Dottorato; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del Sistema delle Biblioteche di Ateneo.

CAPO II - Elezioni delle componenti elettive dei Dipartimenti

Art. 68 - Rappresentanti del personale tecnico e amministrativo

  1. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di Dipartimento, e comunque non inferiore a due, sono eletti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    1. le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
    2. l’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico e amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, assegnato al Dipartimento;
    3. gli elettori hanno diritto di esprimere una sola preferenza;
    4. le votazioni devono svolgersi con le modalità stabilite dal Direttore di Dipartimento in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori;
    5. le elezioni sono valide purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto;
    6. lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dal Direttore di Dipartimento.

  2. I rappresentanti che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti dal Direttore di Dipartimento per un triennio accademico e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
  3. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato che ha la maggiore età anagrafica.

Art. 69 - Rappresentanti dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e dei cultori della materia

  1. I rappresentanti dei docenti a contratto, degli assegnisti di ricerca e dei cultori della materia, in numero di uno per ciascuna categoria sono eletti, in ogni Dipartimento, con cadenza annuale, di norma nel mese di ottobre.
  2. Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgono nel rispetto delle seguenti disposizioni:

    1. le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data delle votazioni;
    2. l’elettorato attivo e passivo spetta separatamente: I) ai titolari di contratto di insegnamento riferibile all’anno accademico in corso; II) ai titolari di assegno di ricerca in corso di svolgimento; III) ai cultori della materia la cui qualifica sia in corso di validità;
    3. gli elettori hanno diritto di esprimere una sola preferenza per corpi elettorali separati;
    4. le votazioni devono svolgersi con le modalità stabilite dal Direttore di Dipartimento in sede di indizione e devono essere tali da garantire la segretezza e la certezza del voto espresso dagli elettori;
    5. le elezioni sono valide purché abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto;
    6. lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori è affidato ad una Commissione di seggio, composta almeno da un Presidente e da due componenti, nominata dal Direttore di Dipartimento.

  3. I rappresentanti che hanno conseguito il maggior numero di voti sono proclamati eletti dal Direttore di Dipartimento per un anno accademico e sono rieleggibili.
  4. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato che ha la maggiore età anagrafica.
  5. Gli eletti fanno parte del Consiglio di Dipartimento a partire dalla prima riunione successiva all’elezione.
  6. I rappresentanti di cui al comma 1 partecipano alle sedute del Consiglio di Dipartimento, ma non hanno diritto di voto.

Art. 70 - Rappresentanti degli studenti nel Dipartimento

  1. I rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione e al Dottorato di ricerca, afferenti al Dipartimento, nel numero indicato dal Regolamento di Dipartimento, e comunque in misura non inferiore a tre e non superiore a sei, sono eletti nel Consiglio di Dipartimento secondo le modalità di elezione stabilite dal precedente art. 41 e seguenti del presente Regolamento.
  2. Secondo quanto stabilito dall’art. 37 comma 2 dello Statuto, la Commissione Paritetica è composta da quattro studenti e quattro docenti. Qualora il numero di corsi di studio incardinati nel Dipartimento sia superiore a quattro, solo al fine di garantirne la totale rappresentanza, il numero di componenti per rispettiva parte può essere aumentato al fine di renderlo pari al numero dei corsi di studio. I componenti sono individuati tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione, afferenti al Dipartimento, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 41, comma 2 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 71 - Rappresentanti dei docenti nella Commissione Paritetica docenti-studenti

  1. I componenti docenti della Commissione paritetica docenti-studenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento.
  2. È incompatibile con tale carica:
    1. quella di coordinatore di Collegio Didattico;
    2. essere componente del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità di Ateneo

CAPO III - Elezioni degli organi di Scuola Interdipartimentale

Art. 72 - Procedura di elezione e nomina del Direttore di Scuola Interdipartimentale

  1. Il Direttore di Scuola Interdipartimentale è eletto dalla Giunta della Scuola, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, con la maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede con ulteriori votazioni.
  2. Il Direttore di Scuola Interdipartimentale è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 73 - Procedura di elezione dei rappresentanti degli studenti nella Scuola Interdipartimentale 

  1. I due rappresentanti degli studenti che compongono la Giunta della Scuola Interdipartimentale e i componenti studenti delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti sono individuati secondo le modalità stabilite dai precedenti art. 41 e seguenti del presente Regolamento.
  2. Secondo quanto stabilito dall’art. 37 comma 2 dello Statuto, la Commissione Paritetica è composta da quattro studenti e quattro docenti. Qualora il numero di corsi di studio incardinati nella Scuola Interdipartimentale sia superiore a quattro, solo al fine di garantirne la totale rappresentanza, il numero di componenti per rispettiva parte può essere aumentato al fine di renderlo pari al numero dei corsi di studio. I componenti sono individuati tra gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di specializzazione, afferenti alla Scuola Interdipartimentale, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 41, comma 2 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 74 - Rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica docenti-studenti

  1. I componenti docenti della Commissioni paritetica docenti-studenti sono designati dalla Giunta di Scuola Interdipartimentale.
  2. È incompatibile con tale carica:
    1. quella di coordinatore di Collegio Didattico;
    2. essere componente del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità di Ateneo.

CAPO IV - Scuole di Ateneo e Dottorati di Ricerca

Art. 75 - Organi delle Scuole di Ateneo

  1. La nomina degli organi delle Scuole di Ateneo di cui all’art. 39 dello Statuto, nonché l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole medesime sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti, che vanno approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 47, comma 9, dello Statuto.

Art. 76 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti e degli studenti negli organi collegiali dei dottorati di ricerca

  1. L’elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti negli organi collegiali dei dottorati di ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 47, comma 3, dello Statuto.

CAPO V - Sistema delle Biblioteche dell’Ateneo

Art. 77 - Elezioni delle cariche del Sistema delle Biblioteche dell’Ateneo

  1. L’elezione degli organi del Sistema delle Biblioteche dell’Ateneo nonché l’organizzazione e il funzionamento del Sistema medesimo sono disciplinati dal Regolamento del Sistema delle Biblioteche dell’Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 47, comma 8, dello Statuto.

TITOLO IV - Organizzazione e funzionamento degli organi centrali dell'Ateneo

CAPO I – Il Rettore

Art. 78 - Organizzazione dell’ufficio del Rettore

  1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto al Rettore, il Direttore Generale può determinare - di concerto con quest’ultimo - le modalità di costituzione e di funzionamento degli uffici di supporto all’attività del Rettore.

CAPO II - Il Senato Accademico

Art. 79 - Presidenza del Senato Accademico

  1. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.
  2. Partecipano alle riunioni senza diritto di voto il Prorettore vicario, il Direttore Generale e il Coordinatore del Nucleo di Valutazione.
  3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 80 - Convocazione del Senato Accademico

  1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.
  2. Il Senato Accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.
  3. La convocazione del Senato Accademico avviene mediante invio ai componenti di e-mail con ricevuta di ritorno ai loro indirizzi istituzionali di posta elettronica. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni naturali consecutivi, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d’urgenza.
  4. Per la validità delle adunanze del Senato Accademico è irrilevante la giustificazione dell’assenza ai fini del raggiungimento del quorum strutturale di cui all’art. 42 dello Statuto di Ateneo.

Art. 81 - Ordine del giorno e comunicazioni

  1. Ordine del giorno - L'ordine del giorno è deciso dal Rettore-Presidente. La richiesta di inserimento di un punto all'ordine del giorno proveniente da un solo componente deve essere presentata almeno quindici giorni prima della seduta al Rettore-Presidente, che la accoglie a sua discrezione, motivando al richiedente l'eventuale rifiuto. Ove la richiesta sia invece presentata da un terzo dei componenti, questa deve essere senz’altro accolta, ma il Senato Accademico può comunque decidere di non procedere alla discussione in aula sul punto così proposto.
  2. Comunicazioni - Le comunicazioni sono presentate dal Rettore-Presidente di propria autonoma iniziativa o da singoli componenti previa autorizzazione del Rettore. Il Senato Accademico può decidere di far seguire alla comunicazione una discussione senza delibera.
  3. Interventi esterni - Il Senato Accademico, in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, può consentire l'intervento alla seduta - solo in sede di discussione - di persone estranee al Senato stesso, la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.

Art. 82 - Verbalizzazione e pubblicità degli atti

  1. Il Rettore-Presidente può proporre al Senato Accademico che lo svolgimento dei lavori sia registrato per una più corretta verbalizzazione. La registrazione, se autorizzata dal Senato Accademico, resta a disposizione fino all’approvazione del verbale della relativa riunione per la consultazione senza formalità in orari concordati da parte dei componenti il Senato Accademico e del segretario verbalizzante.
  2. Il verbale, dopo la premessa predisposta dagli Uffici con gli eventuali allegati, deve riportare il testo della delibera con la motivazione e l'esito della votazione; sono altresì riportati in sintesi gli eventuali interventi di cui si richieda in aula la verbalizzazione.
  3. Le delibere sono immediatamente esecutive.
  4. Il processo verbale viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.
  5. Ogni componente e comunque ogni partecipante alle sedute del Senato Accademico è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulla discussione avvenuta nell'ambito del Senato stesso.
  6. Il Senato Accademico potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo e dare pubblicità della propria decisione.

Art. 83 - Riunioni in video-conferenza, tele-conferenza o in via telematica

  1. Le riunioni del Senato Accademico sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza, tele-conferenza o invia telematica, a condizione che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Senato Accademico si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Rettore-Presidente dell’adunanza e dove deve pure trovarsi il segretario dell’adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
  2. In caso di riunione telematica la riunione inizierà con l’invio ai componenti, mediante posta elettronica, del testo delle deliberazioni da assumere e della relativa documentazione istruttoria che costituirà il verbale della seduta, chiedendo di segnalare osservazioni, richieste di chiarimenti, proposte di modifica o di integrazione - da inviare contestualmente a tutti i componenti - al fine di pervenire all’approvazione del testo definitivo delle deliberazioni e del verbale entro il termine della riunione, che deve essere stabilito nella lettera di convocazione.

CAPO III - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 84 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore.
  2. Partecipano alle riunioni senza diritto di voto il Prorettore vicario e il Direttore Generale. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
  3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

Art. 85 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore-Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
  2. Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi.
  3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante invio ai componenti di e-mail con ricevuta di ritorno ai loro indirizzi personali di posta elettronica. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno cinque giorni naturali consecutivi, che possono essere ridotti a tre in caso di convocazione d’urgenza.

Art. 86 - Quorum strutturale del Consiglio di Amministrazione

  1. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, oltre al Presidente, non rilevando al di sotto di tale soglia la giustificazione delle assenze.

Art. 87 - Norme di rinvio

  1. Sono applicabili al Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili, le norme stabilite nei precedenti articoli da 81 a 83.

CAPO IV - Il Nucleo di Valutazione

Art. 88 - Coordinatore del Nucleo di Valutazione

  1. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo di Valutazione e sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili.
  2. Le riunioni del Nucleo di Valutazione sono presiedute dal Coordinatore.
  3. Il Coordinatore può invitare alle riunioni soggetti esterni al Nucleo di Valutazione.

Art. 89 - Norme di rinvio

  1. Al Nucleo di Valutazione si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite nei precedenti articoli da 80 a 83.

CAPO V - Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e Consulta dei Dottorandi

Art. 90 - Prima convocazione dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

  1. La prima seduta dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è convocata dal Decano, ossia il rappresentante degli studenti eletto in Senato Accademico con il maggior numero di preferenze individuali.
  2. Il Decano dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti presiede la prima seduta dell’organo che avrà all’ordine del giorno unicamente l’elezione del Presidente.
  3. L’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti elegge, tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell’Assemblea, che dura in carica un biennio accademico.
  4. L’elezione del Presidente dell’Assemblea avviene con voto segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 91 - Prima convocazione della Consulta dei Dottorandi

  1. La prima seduta della Consulta dei Dottorandi è convocata dal Decano, ossia il rappresentante dei dottorandi eletto con il maggior numero di preferenze individuali.
  2. Il Decano della Consulta dei Dottorandi presiede la prima seduta dell’organo che avrà all’ordine del giorno unicamente l’elezione del Presidente.
  3. La Consulta dei Dottorandi elegge tra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica un biennio accademico.
  4. L’elezione del Presidente avviene con voto segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 92 - Funzionamento dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e della Consulta dei Dottorandi

  1. Al fine di valorizzare l’autonomia degli organi di rappresentanza studentesca, l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e della Consulta dei Dottorandi sono disciplinati da Regolamenti elaborati e votati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi organi e approvati con delibera del Senato Accademico ai sensi dell’art. 47, comma 13, dello Statuto.
  2. All’Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti e alla Consulta dei Dottorandi sono applicabili le norme stabilite nel precedente art. 83.
  3. Nel computo per determinare la maggioranza necessaria per la validità delle riunioni dell’Assemblea dei Rappresentanti degli studenti non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di studio all’estero o per Erasmus

CAPO VI - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 93 - Funzionamento

  1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un apposito Regolamento, approvato con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - Organizzazione e funzionamento degli organi delle strutture di dicattica e di ricerca

CAPO I - I Dipartimenti

Art. 94 - Dipartimenti

  1. I Dipartimenti disciplinano il loro funzionamento mediante l’adozione di apposito Regolamento, che deve essere approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
  2. I Regolamenti di Dipartimento determinano le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute degli organi collegiali del Dipartimento, nel rispetto della legge, del presente Regolamento e degli altri Regolamenti di Ateneo. In particolare essi dovranno prevedere che:

    1. il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. Viene in ogni caso convocato una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri;
    2. spetta al Direttore di Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento;
    3. prima dell’inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento si debba procedere a censire tutti i presenti mediante appello nominale o con altra modalità idonea allo scopo di identificare con certezza i partecipanti alla riunione;
    4. i verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Segretario di Dipartimento;
    5. ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, si tenga conto dei seguenti docenti solo nel caso in cui intervengano alla riunione, ritenendoli invece automaticamente giustificati in caso di assenza:

      • collocati in aspettativa o in congedo a termini di legge;
      • collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 17 DPR 382/80, 8° comma;
      • collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 168 del DPR 5/01/1967 n. 18;
      • collocati in distacco presso il Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni "Beniamino Segre" dell'Accademia Nazionale dei Lincei di Roma, ai sensi dell'art. 2 della L. 4/08/1977 n. 593;
      • autorizzati a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/80, 1° comma;
      • per lo svolgimento di attività totalmente presso altro Ateneo ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/10.

    6. la giustificazione delle assenze dei componenti sia ininfluente ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze.

  3. Al Consiglio di Dipartimento si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite nei precedenti articoli da 80 a 83

TITOLO VI - Costituzione e disattivazione delle strutture

CAPO I - I Dipartimenti

Art. 95 - Modalità di costituzione e disattivazione dei Dipartimenti

  1. L’istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da un gruppo di docenti. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ne delibera l’attivazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.
  2. Il numero di docenti necessari per presentare la proposta di istituzione e poi per l’attivazione di un Dipartimento non può essere inferiore a 45. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla legge, il Senato Accademico ne propone la disattivazione al Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - Scuole Interdipartimentali

Art. 96 - Modalità di costituzione e disattivazione delle Scuole interdipartimentali

  1. L’istituzione e l’attivazione delle Scuole interdipartimentali sono proposte dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti, a maggioranza assoluta dei componenti. L’istituzione e l’attivazione e/o la partecipazione ad una Scuola interdipartimentale impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione dei prodotti formativi previsti nel progetto della Scuola stessa. L’istituzione e l’attivazione delle Scuole interdipartimentali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
  2. Le Scuole interdipartimentali sono istituite ed attivate nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell’Ateneo, fermo restando che tale numero non può comunque essere superiore a 12, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) della Legge n. 240/2010.
  3. La disattivazione delle Scuole interdipartimentali è proposta dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti a maggioranza assoluta dei componenti in ciascun Dipartimento e con la maggioranza dei Dipartimenti costituenti la Scuola. Sulla proposta di disattivazione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. La Scuola viene comunque disattivata qualora venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti.

CAPO III - Scuole di Specializzazione

Art. 97 - Scuole di Specializzazione

  1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
  2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite e attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, anche di altri atenei.

CAPO IV - Centri di Ricerca Interateneo

Art. 98 - Centri di Ricerca Interateneo

  1. Centri di Ricerca Interateneo possono essere costituiti tra uno o più Dipartimenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia con uno o più Dipartimenti di altre università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti di durata pluriennale.
  2. L’istituzione e l’attivazione dei Centri di Ricerca Interateneo, proposta dai Dipartimenti interessati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
  3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai Dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

TITOLO VII - Norme generali

Art. 99 - Obbligo di astensione

  1. Nessuno può prendere parte alla seduta od alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardino direttamente o indirettamente la sua persona o che riguardino i suoi parenti o affini entro il quarto grado.
  2. Il componente che dovrà astenersi deve lasciare l’aula e non potrà essere computato nel quorum per rendere valida la votazione.

Art. 100 - Quorum ai fini elettorali

  1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto di Ateneo o dal presente Regolamento, le elezioni di tutti gli organi dell’Università Ca’ Foscari Venezia sono valide se vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 101 - Computo dei termini e proroga delle scadenze

  1. Nel computo dei termini previsti dal presente Regolamento si conteggiano i giorni naturali consecutivi del calendario civile.
  2. Nel caso in cui un termine previsto dal presente Regolamento scada nei giorni di sabato o domenica oppure in un altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 102 - Organi compositi

  1. La mancata designazione di uno o più componenti, se minoritaria, non pregiudica la validità della composizione degli organi collegiali.

Art. 103 - Funzionamento degli organi collegiali

  1. Ai sensi dell’art. 42 comma 1 dello Statuto di Ateneo, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dalla legge, dallo Statuto di Ateneo o dal presente Regolamento Generale un diverso quorum strutturale; è comunque fatto salvo quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 86.
  2. Le delibere degli organi collegiali sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto di Ateneo o dal presente Regolamento Generale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Per tutti gli argomenti che richiedano la messa ai voti di due o più proposte o mozioni alternative, è approvata la proposta o mozione che abbia ricevuto il maggior numero di voti.
  4. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato di regola nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.
  5. Il voto di un organo collegiale contrario a una proposta del suo Presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
  6. Il Segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e può essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.

TITOLO VIII - Norme finali

Art. 104 - Modifiche

  1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo può essere modificato con delibera del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 105 - Abrogazioni

  1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati il decreto rettorale n. 453/Interno del 9 maggio 1995 e successive modifiche e integrazioni, il decreto rettorale n. 1046 del 12 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, il decreto rettorale n. 347 del 27 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra normativa di Ateneo in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 106 - Emanazione ed entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo dell’Ateneo.

Last update: 31/03/2023